Composizione negoziata: chiariti i limiti di responsabilità penale dell’esperto facilitatore

Pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti un documento di ricerca sul ruolo dell’esperto nella crisi d’impresa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il 17 luglio 2025 un importante documento di ricerca intitolato “Il rischio penale dell’attività dell’esperto facilitatore nella composizione negoziata”, volto a chiarire i confini della responsabilità penale del professionista coinvolto nelle procedure di composizione negoziata della crisi.

Un ruolo distinto da quello dell’attestatore

Il testo analizza in dettaglio la figura dell’esperto indipendente, sottolineando come il suo ruolo, previsto dal Codice della crisi d’impresa, non sia assimilabile a quello dell’attestatore, né tantomeno a quello di un pubblico ufficiale. Questo significa che l’esperto non può essere perseguito per reati riconducibili ai delitti dei pubblici ufficiali, sgombrando il campo da letture errate o eccessivamente estensive.

Chiarezza sul concorso nei reati di bancarotta

Uno dei passaggi centrali riguarda la possibilità che l’esperto facilitatore venga coinvolto in procedimenti penali per concorso nei reati di bancarotta. In tal senso, il documento è chiaro: non può esserci responsabilità automatica. Per configurare un’eventuale accusa, è necessario dimostrare in modo rigoroso:

  • l’effettiva partecipazione del professionista al fatto illecito;

  • la piena consapevolezza e volontà di contribuire all’illecito;

  • l’esistenza di un dolo specifico.

Nessuna “posizione di garanzia” sull’integrità patrimoniale

Infine, viene esclusa la possibilità che all’esperto facilitatore sia attribuita una posizione di garanzia penalmente rilevante, cioè una responsabilità per non aver impedito reati eventualmente commessi dall’imprenditore. Secondo il CNDCEC, l’esperto non può essere ritenuto responsabile penalmente per atti omissivi, in quanto il codice penale non gli attribuisce un obbligo di tutela diretta del patrimonio societario o degli interessi dei creditori.

Un chiarimento utile per il lavoro dei professionisti

Il documento rappresenta un contributo fondamentale per evitare interpretazioni distorte del ruolo dell’esperto facilitatore e rafforza la serenità operativa dei commercialisti impegnati nelle procedure di ristrutturazione aziendale.

Per approfondire o ricevere supporto su casi di crisi d’impresa, lo Studio Cerina è a disposizione per una consulenza riservata.

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